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APE Informazioni

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A cosa serve la
certificazione energetica degli edifici (APE)?

La certificazione energetica degli edifici, secondo la Direttiva comunitaria (2002/91/CE), è uno strumento che consente da un lato di incentivare il mercato immobiliare ad investire in edifici ad alta qualità energetica, miglior comfort e minori emissioni di gas climalteranti e, dall’altro lato, permettere all’utente finale di compiere una scelta più consapevole al momento dell’acquisto/affitto di un edificio.

Quando non è necessario
l'APE?

La DDUO 18546/2019 al punto 3.2 stabilisce le condizioni per le qual si può evitare far redigere un Attestato di Prestazione Energetica (APE)

risultano pertanto esclusi:

  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • gli edifici rurali destinati all’attività agricola o zootecnica non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;

Oltre a:

  • box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture rivestite da un involucro interamente rimovibile quali quelle stagionali a protezione degli impianti sportivi, anche se sostenute da strutture portanti fisse; per questa categoria di edifici il presente dispositivo si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • le strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi;
  • i subalterni con superficie utile inferiore a 10 mq

Sono altresì esclusi secondo il punto 3.3 dello stesso DDUO:

  • gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
  • gli immobili che, pur non essendo soggetti al vincolo di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) rientrino in piani di recupero dettati dallo strumento urbanistico locale, allorché l’intervento edilizio dovesse implicare, al fine del rispetto delle prescrizioni regionali in materia di efficienza energetica, un’alterazione sostanziale del loro carattere e/o del loro aspetto, sotto il profilo storico, artistico e architettonico;

Secondo il punto 3.4 L’obbligo di dotazione e allegazione dell’ Attestato di Prestazione Energetica resta escluso per:

  • i  trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise, nonché
  • o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali e nel caso di edifici o unità immobiliari concessi in comodato d’uso gratuito;  
  •  gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione o di trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;
  • provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;
  • gli edifici dichiarati inagibili, nonché quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;

Inoltre per:

  • fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
  • i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio di cui all’Allegato A (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.);
  • le unità immobiliari prive di elementi disperdenti;
  • gli edifici industriali e artigianali il cui utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non prevedano la climatizzazione.

È possibile verificare se è già presente nel
CEER un APE?

L’Organismo di Accreditamento mette a disposizione dalla sezione CEER del Sito Web un servizio gratuito che consente a tutti gli utenti di verificare la presenza e l’idoneità di un APE all’interno del Catasto Energetico Edifici Regionale.

occorre produrre l’APE
Se l’edificio è privo di caldaia ?

Sì. Secondo quanto previsto nel punto 11.5 dell’allegato al DDUO 18546/2019, rientrano nell’obbligo di dotazione della certificazione energetica anche le unità immobiliari e gli edifici che siano privi di impianti rilevanti ai fini della certificazione energetica, in quanto suscettibili di essere energeticamente parametrati alla corrispondente unità immobiliare o al corrispondente edificio “di riferimento”.

In caso di contratto di locazione
è necessario allegare l’APE al contratto?

Sì. Secondo quanto previsto nel punto 11.2, lettera e), dell’allegato al DDUO 18546/2019, nel caso di contratti di locazione soggetti a registrazione, l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato al contratto di locazione.

Facsimile APE

Per conoscere l’iter di svolgimento di un Attestato di Prestazione Energetica, ti invito a leggere la pagina dedicata

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