Adempimenti in Materia di Valutazione Previsionale del Clima Acustico
negli Interventi Edilizi a Milano
In seguito all’aggiornamento normativo del Comune di Milano e all’abrogazione del comma 3 bis dell’art. 8 della Legge quadro n. 447/95, è necessario chiarire gli attuali obblighi relativi alla valutazione previsionale del clima acustico.
Quando è Obbligatoria la Valutazione Previsionale del Clima Acustico?
La valutazione è richiesta per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
- Scuole e asili nido
- Ospedali
- Case di cura e di riposo
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani
- Nuovi insediamenti residenziali
Per questi casi, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 della LR 13/2001, è necessario acquisire il parere dell’ARPA per il rilascio o la formazione dei relativi titoli edilizi.
Cambio d'Uso Residenziale:
Quando Non è Necessaria la Valutazione
Per interventi in edifici a destinazione prevalentemente residenziale, la valutazione previsionale del clima acustico non è richiesta nei seguenti casi:
- Mutamento di destinazione d’uso verso la residenza (con o senza opere)
- Recupero sottotetto
- Recupero seminterrati a fini abitativi
Tuttavia, è necessario documentare:
- L’effettiva destinazione precipuamente residenziale dell’edificio
- L’assenza nell’immediato intorno di sorgenti di emissione sonora e di attività che possano produrre superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica